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ECONOMIA CIRCOLARE: QUANDO CARTA E CARTONE DIVENTANO MATERIA PRIMA
Wednesday 24 February
ECONOMIA CIRCOLARE: QUANDO CARTA E CARTONE DIVENTANO MATERIA PRIMA

In vigore dal 24 febbraio 2021, il nuovo regolamento sull’End of Waste consentirà di reintrodurre carta e cartone recuperati sul mercato in competizione con le materie prime vergini, contribuendo nell’ottica dell’economia circolare a ridurre sia il consumo di risorse naturali e materie prime sia il quantitativo di rifiuti destinati allo smaltimento. Le nuove regole, previste dal D.M. n. 188 del 2020, gioveranno soprattutto alle imprese della filiera cartaria, da tempo in attesa di questi criteri per poter implementare le attività di valorizzazione della carta e del cartone provenienti dalle raccolte differenziate.

 
Il nuovo regolamento sull’End-of-waste, previsto dal D.M. 22 settembre 2020 n. 188 , entra in vigore il 24 febbraio 2021. Il provvedimento era atteso da tempo dalle imprese della filiera di carta e cartone ed è giunto a conclusione di un lungo percorso fatto di incontri tecnici e consultazioni con ISPRA, organo del Ministero dell’Ambiente, e gli operatori del settore, oltre che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la valutazione degli impatti sull’ambiente e salute umana.
Tra gli altri decreti End of waste in dirittura d’arrivo c’è quello per i rifiuti da costruzione e demolizione.
Adeguamento alla norma tecnica UNI EN 643
Il decreto stabilisce che i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti - così come prevede l'articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 - all'esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643.
Tali materiali potranno essere qualificati come “carta e cartone recuperati” solo se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 al D.M. 22 settembre 2020, n. 188: “Si tratta di un passaggio importante - ha detto Costa - sotto il profilo dell’uniformità e l’adeguamento alla norma tecnica UNI, la UNI EN 643, ossia la norma europea che definisce le qualità di carta e cartone da utilizzare come materia prima nei settori industriali e produttivi.
Benefici per la filiera cartaria
Per la filiera cartaria, il provvedimento rappresenta un fattore fondamentale, atteso che si tratta di uno dei settori trainanti dell’economia circolare avendo raggiunto un tasso di circolarità di circa il 60% (il 60% della produzione cartaria nazionale avviene a partire da fibre di riciclo): “Nel comparto dell’imballaggio il tasso di riciclo ha superato l’80%, oltre l’obiettivo di riciclo previsto dalle nuove direttive al 2025 e in linea con quello dell’85% previsto al 2030.”
Il regolamento stabilisce modalità e criteri in applicazione dei quali i materiali derivanti dal trattamento di carta e cartone cessano di essere rifiuti e possono essere utilizzati per altri scopi.
Secondo le stime del Ministero dell’Ambiente, la carta complessivamente raccolta in Italia nel 2018 si aggira intorno ai 5,3 milioni di tonnellate, alle quali si aggiungono i materiali provenienti da rese e da altre attività industriali per un totale di circa 6,65 milioni di tonnellate.
Dal rifiuto al recupero, definizioni (D.M. n. 188/2020)
Rifiuti di carta e cartone
- i rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
Carta e cartone recuperati
- i rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di essere tali ai sensi del presente regolamento (D.M. 22 settembre 2020, n. 188);
Lotto di carta e cartone recuperati
- un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate;
Produttore di carta e cartone recuperati
- il gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone (impianto di recupero);
Cosa prevede il decreto n. 188 del 2020
Il D.M. 22 settembre 2020, n. 188 è costituito da 7 articoli volti a definire gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità.
Parte integrante del provvedimento sono 3 allegati:
- l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643.
- l’allegato 2 individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati.
- l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che reca l’anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati.
Adempimenti per i produttori di carta e cartone
Spetterà al produttore di carta e cartone recuperati attestare il rispetto dei criteri di adeguamento alle disposizioni della norma UNI EN 643 tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata, con una delle modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), all'autorità competente e all'ARPA/APPA territorialmente competente.
Il produttore di carta e cartone recuperati dovrà:
- conservare la dichiarazione di conformità presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano;
- conservare per un anno presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802;
- applicare un sistema di gestione della qualità (SGQ) secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al nuovo regolamento.
Inoltre, il produttore di carta e cartone recuperati, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento dovrà presentare all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006: nelle more dell’adeguamento, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati, se risultano conformi a quanto previsto dal decreto.
Scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati
La carta e cartone recuperati sono utilizzabili quale “materia prima” nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima (avendo come riferimento la norma UNI EN 643).

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