2-08-2011 14:47

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Proroga Decreto 11 Aprile 2011

Il 22 luglio il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico, hanno stabilito la proroga dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 "recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.Lgs. 81/2008".

L'entrata in vigore prevista per il 28 luglio 2011, ovvero a 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, viene prorogata a 270 giorni dalla stessa pubblicazione. Il decreto diverrà quindi operativo entro la fine di gennaio 2012.

Decreto 11 Aprile 2011

l decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede all'articolo 71, comma 11, secondo periodo, che le attrezzature di lavoro siano soggette a verifica periodica, e che la prima delle verifiche periodiche venga effettuata «dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta», ma «decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13». Anche «Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13».
Inoltre «Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura titolare della funzione».
L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL.
Il nuovo decreto disciplina quindi le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

[continua]

Download

12-08-2011 12:22

Tracciabilità rifiuti SISTRI: ufficiale la partenza il 9 febbraio 2012

SISTRI: ufficiale la partenza il 9 febbraio 2012

Con la conversione in Legge del Decreto 138/2011 la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato anche la ripresa del Sistri dal 9 febbraio 2012.

Queste le principali novità introdotte:
■ il Sistri sarà obbligatorio dal 9 febbraio 2012, senza scaglionamenti. La data, prevista ora da una Legge dello Stato e non da un Decreto, sarà difficilmente posticipata;
■ l'avvio per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti sarà deciso da un Decreto del Ministero dell'Ambiente e non potrà essere antecedente al 1 giugno 2012;
■ un Decreto congiunto del Ministero dell'Ambiente e di quello della Semplificazione Amministrativa stabilirà i rifiuti non critici per l'ambiente. Solo questi rifiuti, anche se pericolosi, continueranno ad essere tracciati con i registri, i formulari e il MUD (non quindi con il Sistri);
■ gli operatori che producono soltanto rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio potranno delegare gli adempimenti Sistri ai Consorzi di recupero.


La Legge prevede inoltre un'ulteriore verifica tecnica delle componenti software ed hardware da parte del Ministero dell'Ambiente e del concessionario Selex, in stretta collaborazione con le associazioni di categoria più rappresentative. Sia la verifica, con probabile semplificazione delle tecnologie di utilizzo, che i test di funzionamento saranno portati a conclusione entro e non oltre il 15 dicembre 2011.

Mercoledì 24 Agosto 2011 - Ripristinare il Sistri

La commissione Ambiente di Palazzo Madama si è detta contraria alla cancellazione del SISTRI, prevista all'articolo 6, comma 2, lettere c) e d) del testo della Manovra bis. Nel parere della commissione si propone di ripristinare il Sistri "prevedendone la piena operatività a far data dal 1° gennaio 2012", valutando "l'opportunità di interventi finalizzati a superare in particolare difficoltà tecniche e operative e prevedendo eventuali esenzioni per tipologie di rifiuti che non presentino particolari criticità ambientali".

Per la commissione ambiente l'abolizione di questo strumento esporrebbe l'Italia agli oneri finanziari derivanti dal "prevedibile esito di una procedura di infrazione per violazione della normativa comunitaria", oltre al rischio elevato di "attivazione di un contenzioso dagli esiti imprevedibili da parte di quanti, ovvero la stragrande maggioranza degli obbligati, hanno già sostenuto i costi necessari per adeguarsi".

Ricordiamo che nei giorni scorsi il ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, ha criticato l'abolizione del Sistri definendola "un regalo alle ecomafie", e ha chiesto al Parlamento di intervenire per ripristinarlo.

 Manovra, la Prestigiacomo distratta

Il Sistri, il sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti, non esiste più, cancellato con un improvvido e improvviso colpo di spugna dal Consiglio dei Ministri riunito eccezionalmente lo scorso 12 agosto per affrontare la crisi dei mercati finanziari. Il ministro dell'ambiente Prestigiacomo, presente al momento dell'approvazione del decreto che nulla avrebbe dovuto avere a che fare con il Sistri, ha prima votato il provvedimento e poi scatenato una polemica con dichiarazioni al vetriolo alla stampa.

l colpo di spugna che nel bel mezzo dell'estate ha completamente cancellato il Sistri, che sarebbe dovuto partire il primo settembre, dopo due anni di continue proroghe, non poteva non suscitare innumerevoli reazioni tra i suoi sostenitori ed i suoi detrattori. Il tanto clamore che da sempre ha accompagnato la sua lunga, ma mai conclusa gestazione, ha allo stesso modo contraddistinto la sua improvvisa scomparsa, e di certo non poteva essere altrimenti. La storia del Sistri è molto lunga ed il suo inizio risale al 2007. In quell'anno il governo Prodi decise che l'Italia avrebbe dovuto essere dotata di un sistema di tracciamento informatico dei rifiuti speciali per combattere i traffici e smaltimenti illeciti. Con il cambio del governo il neo-ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo adottò con entusiasmo l'eredità dei suoi predecessori , ma purtroppo ben presto si scontrò con i fallimenti di un sistema troppo complesso e farraginoso e con le proteste di imprese e associazioni di categoria che la costrinsero a rinviare di volta in volta l'entrata in vigore della piena operatività del Sistri.

L'ultima di una lunga serie di proroghe viene infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2011. Si istituisce la partenza a scaglioni si stabilisce per il 1 settembre 2011 il passaggio al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per i produttori di rifiuti con più di 500 dipendenti, gli impianti di smaltimento/incenerimento, i trasportatori autorizzati a trasporti annui per oltre 3 mila tonnellate. Ultimo atto: l'ulteriore fallimento dell'ultimo click day del 26-28 luglio che è storia dei nostri giorni

 

[continua]

3-09-2011 15:06

Sulla G.U. lo Schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (CPI)

Nuove procedura di prevenzione Incendio

È stato pubblicato il 22 settembre sulla G.U. il d.P.R. 1 agosto 2011, n 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

Le nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l'avvento della segnalazione certificata di inizio attività (l. n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal rego­lamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160.

Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un'impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici

In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa.

In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B.
Grazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato possibile effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:

nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';
nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.


In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi ag­giornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d'opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l'attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l'eventualità che si proceda diret­tamente investendo il Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.

Nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento recante la disciplina delle modalità di presentazione delle istanze per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, continue­ranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel d.m. 4 maggio 1998

[continua]